20/01/2023

Docfa dei fabbricati rurali

I fabbricati rurali sono tutti gli immobili posti al servizio di terreni agricoli, in quanto utilizzati in modo strumentale all’attività di coltivazione (categoria D/10).

Prima del D.L. 30 dicembre 1993 n. 557 art. 9 convertito con Legge 26 febbraio 1994 n. 133 i fabbricati rurali venivano censiti solo al catasto terreni, erano privi di rendita e non necessitavano di una planimetria. Con l’arrivo di questo decreto legislativo, tutti i fabbricati rurali sono soggetti all’obbligo di dichiarazione al catasto fabbricati tramite docfa.

Quando è obbligatorio l’accatastamento dei fabbricati rurali?

E’ obbligatorio accatastare tutti i fabbricati rurali dotati di autonomia funzionale e reddituale presentando domanda per l’attribuzione della ruralità con l’ausilio un tecnico abilitato.

Vi sono però degli immobili che non rientrano nell’obbligo di tale dichiarazione e sono:

  • Fabbricati (o porzioni) in costruzione o in corso di definizione
  • Costruzioni che, a causa del loro degrado, non sono idonee a utilizzi produttivi di reddito
  • Lastrici solari e aree urbane
  • Manufatti la cui superficie coperta sia inferiore a 8 mq
  • Serre per la coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
  • Vasche per l’acquacoltura o di accumulo per l’irrigazione
  • Manufatti isolati e senza copertura
  • Tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi, di altezza utile inferiore a 1,80 m e di volumetria inferiore a 150 mc
  • Manufatti privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo
  • Ruderi

Docfa dei fabbricati rurali: come si fa

Per l’accatastamento Docfa è stato previsto l’utilizzo della tipologia documento: Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, D.L. n. 262/06. La domanda per l’attribuzione della ruralità può essere presentata sia per i fabbricati rurali destinati ad abitazione, a esclusione di quelli appartenenti alle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), sia per quelli strumentali all’esercizio dell’attività agricola censiti nei gruppi delle categorie A, B e C. Nello specifico, i tecnici incaricati dovranno indicare nel campo della dichiarazione “data ultimazione lavori” la data in cui si è verificato un trasferimento di diritti reali, mutazione nello stato giuridico del bene o perdita di requisiti di ruralità ai fini fiscali.

Per i fabbricati di nuova costruzione o per quelli che siano stati oggetto di interventi edilizi tali da determinare la variazione della categoria o un nuovo classamento e una nuova rendita, allegando l’ autocertificazione di sussistenza dei requisiti di ruralità. Diversamente, nel caso di riconoscimento della sussistenza della ruralità degli immobili strumentali all’attività agricola, censiti in una delle categorie del gruppo D, diversa dalla D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), è possibile richiedere l’attribuzione di quest’ultima categoria, utilizzando la procedura Docfa descritta nell’allegato tecnico della Circolare n. 2 del 2012 dell’Agenzia delle Entrate.

Sanzioni in caso di mancato accatastamento

Il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 – art. 13, comma 14-ter prevede che i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni debbano essere dichiarati al Nuovo Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012; qualora i fabbricati rurali non siano stati dichiarati nei termini previsti si incorre a sanzioni  (da €1.032 a € 8.264) a meno che l’atto di aggiornamento (Docfa) non venga ricevuto in tempo utile dall’Agenzia delle Entrate e il pagamento della sanzione in misura ridotta (1/6 della sanzione minima, ovvero € 172,00).

E’ importante sottolineare che per le unità immobiliari che hanno perso i requisiti di ruralità non basta una semplice segnalazione ma bisogna presentare ugualmente il Docfa.  Sarà dovere dell’Agenzia delle Entrate verificare la data dichiarata di perdita dei requisiti per poter valutare la potestà sanzionatoria.

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