Con l’introduzione del superbonus 110% avremmo sempre più immobili con installato l’impianto fotovoltaico. Non essendo una casistica così frequente ci si potrebbe chiedere come si compila il DOCFA e in quale categoria catastale ricada.
Prima di tutto però è necessario determinare in quali casi va accatastato e quali sono i parametri che ne stabiliscono l’obbligatorietà.
Per rispondere a questa domanda ci viene in aiuto la circolare 36/E del 19 dicembre 2013 che differenzia gli impianti fotovoltaici in base alla loro grandezza, posizione, autonomia e redditualità.
Dev’essere accatastato autonomamente l’impianto fotovoltaico di grandi dimensioni che produca energia a scopo di lucro e che manifesti, pertanto, autonomia funzionale e reddituale.
Tali impianti sono considerati dal MEF – Ministero Economia e Finanza un bene immobiliare in quanto non sono facilmente amovibili e non hanno pubblica utilità.
È previsto l’accatastamento in categoria D/1 – opifici, il loro valore catastale viene stabilito ai sensi dall’art. 1 comma 21 della Legge di stabilità 2016 ed è stimato:
Nel caso di impianti fotovoltaici realizzati su fondi agricoli vengono accatastati nella categoria D/10, a condizione che:
La circolare 27/E del 13 giugno 2016 ha chiarito le linee guida in materia di accatastamento di impianti fotovoltaici a seguito delle novità introdotte dalla circolare 2/E del 01 febbraio 2016 e della Legge di Stabilità 2016.
Si stabilisce che non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome per gli impianti fotovoltaici realizzati su aree di pertinenza, comuni o esclusive di unità immobiliari di categoria ordinaria (A, B, C) a meno che ne incrementi il valore capitale del 15%.
Diversa invece è la situazione per le unità a destinazione speciale e particolare (D, E) che hanno la possibilità di presentare un nuovo docfa per la rideterminazione della rendita catastale al fine di escludere dalla stima “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” sempre che questi non ne incrementi il valore capitale del 15% e che non manifestino autonomia funzionale e reddituale.
L’impianto fotovoltaico non va accatastato quando:
Come premesso nell’introduzione, nei prossimi mesi o addirittura anni ci confronteremo con questa tematica, è pertanto importante conoscerne le direttive dettate dall’Agenzia delle Entrate.
Nella maggior parte dei casi ci troveremo a dover accatastare fabbricati residenziali nei quali è presente l’impianto fotovoltaico. La domanda da porsi dev’essere sempre la stessa: “l’impianto ha autonomia funzionale o reddituale?” in buona sostanza “produce una rendita e può essere venduto separatamente?”
La risposta è quasi sempre la stessa: “no, non va accatastato autonomamente” ed è altrettanto difficile che l’impianto fotovoltaico incrementi del 15% il valore capitale.
Il nostro consiglio è quello, laddove ci siano i requisiti, di aumentare di una classe di merito l’immobile in modo da compensare l’aumento del valore capitale.
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